Tempi duri si annunciano per il riciclo dei rifiuti. Mentre l’Europa approva nuove direttive che spingono l’economia circolare, in Italia due recenti interventi stanno mettendo a dura prova gli impianti di recupero.
Una controversa sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1229 del 28 febbraio 2018, ha stabilito che solo lo Stato può regolamentare i casi in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano “prodotti” da rivendere sul mercato, cosiddetto “end of waste” (fine del rifiuto). I giudici amministrativi, interpretando in maniera restrittiva l’art. 6 della direttiva 98/2008/Ce e l’art 184-ter del D.lvo 152/06, hanno stabilito che “il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo Stato, la stessa Direttiva Ue non riconosce il potere di valutazione caso per caso ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato”, interrompendo così una prassi che vedeva nelle autorizzazioni regionali/provinciali la regolamentazione di questo “caso per caso” che favoriva l’economia circolare.
Fatta eccezione per i pochissimi regolamenti comunitari, fino ad oggi sono state infatti queste autorizzazioni a prevedere che i rifiuti – attraverso un’operazione di recupero, cioè una trasformazione – possano diventare prodotti, se rispettano alcuni criteri, quali essere comunemente utilizzati per scopi specifici e avere un mercato, quindi una domanda.
Con la pronuncia del Consiglio di Stato tutto ciò non sarà più possibile allo scadere degli attuali titoli autorizzativi, sconfessando anche il ministero dell’Ambiente che nel 2016 aveva riconosciuto questa possibilità ai provvedimenti regionali, dopo essersi confrontato con la Commissione Ue.
Ciò rappresenta, oltre che un freno allo sviluppo dell’economia circolare, anche un danno economico per gli impianti. La categoria ha già lanciato il suo grido di allarme: Unicircular (l’Unione delle imprese dell’economia circolare) lamenta che “l’impossibilità per gli impianti di riciclo di trasformare i flussi di rifiuti non ancora regolamentati in ‘end of waste’ limiterà drasticamente gli sbocchi di mercato, provocando il blocco dei ritiri di migliaia di tonnellate di rifiuti da parte degli stessi impianti”.
Anche le Regioni hanno preso posizione. Il documento approvato nella Conferenza del 19 aprile riconosce che il principio dell’end of waste è stato alla base di molte autorizzazioni regionali e ha permesso di conseguire importanti risultati nel recupero rifiuti ma dopo questa sentenza “rilevanti e negative conseguenze si avrebbero sul ciclo dei rifiuti e sui costi degli operatori già autorizzati”. Da qui la richiesta al governo di modificare l’art. 184-ter aggiungendo un comma che preveda che “fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto, i criteri specifici possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome per il singolo caso”.
L’altro intervento che rischia di rallentare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti viene dal ministero dell’Ambiente ed è una circolare, la n. 4064, recante linee guida per gli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti per la prevenzione dei rischi, al momento l’unica risposta per fronteggiare l’emergenza roghi che ha già colpito molti impianti in tutto il Paese. La circolare si traduce però in un elenco di adempimenti, alcuni già esistenti altri nuovi, che appesantiscono ulteriormente il settore, già ingessato nella palude della burocrazia e di una legislazione troppo rigida.
Essa prevede ad esempio l’estensione delle garanzie finanziarie anche agli impianti che operano in semplificata, cosa ad oggi non prevista in molte regioni, adeguata ventilazione degli ambienti e limite di altezza dei cumuli nonché limiti temporali allo stoccaggio. Il documento richiama in gran parte gli aspetti tecnico-operativi già esistenti della gestione dei rifiuti; accanto a questi, alcuni accorgimenti per prevenire il rischio incendi, come dispositivi antincendio adeguati, controlli, videosorveglianza h24, sistemi di rilevazione e allarmi, impianti idrici. Poco chiara poi la previsione che il direttore tecnico debba essere “sempre presente”, previsione che andrebbe meglio esplicitata, per’altro confondendo questa figura con il responsabile tecnico.
La circolare prevede infatti che il direttore tecnico debba avere i requisiti che la legge (Dm 120/2014) attribuisce alla figura del responsabile tecnico, ma quest’ultimo è previsto solo per le imprese tenute ad iscriversi all’Albo gestori ambientali, cosa che non vale per gli impianti. Anche questo passaggio dunque meriterebbe un chiarimento ma intanto ha già messo in allarme i gestori che, alle prese con il susseguirsi di incendi anche dolosi avrebbero avuto bisogno forse di qualcos’altro.
Notizia tratta dal sito www.greenreport.it